Art. 15.
(Incentivi alla sperimentazione finalizzata alla produzione di farmaci orfani).

      1. Alle imprese farmaceutiche che intendono iniziare una sperimentazione finalizzata alla produzione di farmaci orfani, si applica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. Esse godono dei seguenti benefìci:

          a) esenzione dal pagamento di imposte sulla produzione e sulla distribuzione dei farmaci orfani, per tutta la durata dell'autorizzazione in esclusiva prevista dalla lettera c) del presente comma;

          b) contributo da parte dello Stato, nella misura del 50 per cento, per ciascuna fase di sperimentazione;

          c) autorizzazione in esclusiva per la vendita del prodotto per sette anni consecutivi.