1. Alle imprese farmaceutiche che intendono iniziare una sperimentazione finalizzata alla produzione di farmaci orfani, si applica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. Esse godono dei seguenti benefìci:
a) esenzione dal pagamento di imposte sulla produzione e sulla distribuzione dei farmaci orfani, per tutta la durata dell'autorizzazione in esclusiva prevista dalla lettera c) del presente comma;
b) contributo da parte dello Stato, nella misura del 50 per cento, per ciascuna fase di sperimentazione;
c) autorizzazione in esclusiva per la vendita del prodotto per sette anni consecutivi.